Spettacoli viaggianti
La legge 337/1968 considera “spettacoli viaggianti” le attività spettacolari, i circhi, i parchi giochi, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all’aperto o al chiuso, ovvero i parchi permanenti, anche se in maniera stabile (ad esclusione degli apparecchi automatici e semi-automatici da intrattenimento), classificate per tipologia nell’elenco approvato con decreto del Ministero della Cultura.
Sono considerate attrazioni le singole attività di spettacolo viaggiante comprese nella sezione I dell’elenco ministeriale citato.
Ogni attività di spettacolo viaggiante deve essere progettata, costruita, collaudata e utilizzata secondo quanto previsto dalle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di standard di buona tecnica emanate da tali organismi, da standard di buona tecnica di riconosciuta validità.
Ogni nuova attività di spettacolo viaggiante, prima di essere posta in esercizio, deve essere registrata presso il Comune nel cui ambito territoriale è avvenuta la costruzione o è previsto il primo impiego dell’attività medesima o è presente la sede sociale del gestore. Con la procedura di riconoscimento l’attrazione viene munita di un codice identificativo rilasciato dal Comune stesso. Sarà onere e cura del titolare realizzare la relativa targa da applicare sull’attrazione.
Oltre al riconoscimento della singola attrazione di spettacolo viaggiante, per l’esercizio dell’attività, il singolo esercente deve essere autorizzato ai sensi dell’’art.69 del TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza). Si tratta di una autorizzazione di polizia che deve essere richiesta da chi esercita l’attività di mestiere e che può essere rilasciata previa verifica dei requisiti morali dell’esercente ex artt.11 e 131 del TULPS e ex art.67 D.Lgs 159/2011 (Codice Antimafia). Non è soggetta a scadenza, è invece soggetta a revoca nel caso in cui a carico della persona autorizzata vengano a mancare, in tutto o in parte, le condizioni in base alle quali l’autorizzazione è stata rilasciata, o quando sopraggiungano o vengano a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.
La messa in esercizio della singola attrazione registrata da parte dell’imprenditore autorizzato ex art.69 TULPS, è soggetta a sua volta, al rilascio di un’ulteriore autorizzazione ex art. 68 TULPS da parte del Comune sul cui suolo è posta in esercizio l’attrazione. Se l’attività si svolge su suolo pubblico o privato ad uso pubblico, inoltre, è necessario il rilascio del provvedimento di concessione della relativa area pubblica.
All’interno della categoria degli spettacoli viaggianti assume una particolare importanza l’attività circense.
Le attività circensi che impiegano animali devono ottenere dal Comune anche l’autorizzazione prevista dalla legge regionale n.59/2009 “Norme per la tutela degli animali”, il cui rilascio è subordinato al parere vincolante dell’azienda sanitaria locale, dipartimento di sanità pubblica veterinaria, competente per territorio, la quale verifica, per quanto concerne gli aspetti relativi al benessere ed alla sanità animale, il rispetto dei requisiti tecnici previsti dalle norme regionali. La detenzione degli animali impiegati nelle attività circensi è soggetta, inoltre, alla tutela prevista nella Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione (CITES), ratificata ai sensi della Legge 874/1975.
Agibilità delle strutture e degli impianti
Nelle ipotesi in cui siano allestite più attrazioni o sia attendato un circo, l’esercizio delle attività è subordinato alle verifiche di agibilità ex art.80 TULPS. Dovrà essere, pertanto, convocata la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, che è chiamata ad esprimere un parere di fattibilità del progetto di allestimento, a effettuare un sopralluogo di agibilità ed espletare le altre verifiche e gli accertamenti previsti dall’art.141 del regolamento per l’esecuzione del TULPS (RD 635/1940).
Non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente , per i quali la CCVLPS abbia già concesso l’agibilità in data non anteriore a due anni.
Per impianti con capienza fino a 200 posti, le verifiche e gli accertamenti sopradetti possono essere sostituiti da una relazione tecnica redatta da un professionista iscritto all’albo degli ingegneri, geometri, architetti che attesti la rispondenza dell’impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministero dell’Interno.
I procedimenti autorizzativi sopra citati destinati al Comune di Campo nell’Elba dovranno essere presentati al SUAP, utilizzando esclusivamente la procedura on-line del portale telematico regionale “STAR”, codice attività 90.04.03R – Spettacoli Viaggianti, e scegliendo tra i moduli sotto allegati quello del caso specifico che ricorre.
Ultimo aggiornamento
20 Marzo 2024, 11:25